Statuto della SARDINIA SMERALDA TRAIL
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Olbia (SS), C.so Umberto I n.148, un’associazione che assume la denominazione di “Sardinia Smeralda Trail Associazione Dilettantistica Sportiva”, in breve “Sardinia Smeralda Trail A.S.D.”; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Articolo 2) L’associazione ha durata illimitata e rappresenta un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’Associazione si occupa dell’organizzazione di attività dilettantistica nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, fermo restando il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative.
Articolo 3) Sono compiti dell’Associazione:
- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva in genere con particolare finalità ed interesse per la corsa all’aria aperta, il trail running, lo sky running, per gli sport in quota ed altre forme sportive sviluppate a contatto con la natura, come ad esempio sentieri, tratti costieri e montani;
- contribuire ad interessare l’opinione pubblica per divulgare la pratica dello sport in ambiente naturale;
- avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per un’adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- organizzare promuovere gare e manifestazioni sportive e culturali, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive e in altre materie correlate;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi:
- organizzare attività ricreative e istruttive a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, con particolare riferimento ad attività culturali realizzate come momento di aggregazione. In via puramente esemplificativa e non esaustiva queste attività si concretizzano nell’organizzare incontri ed eventi con l’obiettivo di coniugare l’attività sportiva e ricreativa alla scoperta ed alla valorizzazione del territorio e della natura;
- realizzare l’edizione e la diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- promuovere e diffondere le proprie attività ed iniziative attraverso siti web, portali e social network;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni esclusivamente ai propri soci;
- l’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383\2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati dell’organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari, anche di supporto fisiologico, l’intrattenimento attraverso l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.
- L’Associazione potrà esplicare la propria attività sull’ intero territorio nazionale, dell’Unione Europea e di altri Continenti.
TITOLO II – SOCI
Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Oltre che le persone fisiche, possono essere soci anche le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6) La presentazione della domanda di ammissione integrata dal versamento della quota associativa, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale previa valutazione e accoglimento dal Consiglio Direttivo dell’Associazione o della persona da esso incaricata. All’atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio fino alla scadenza dell’anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).
Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato, entro 15 giorni, potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.
La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci tramite ricorso da presentare entro 15 giorni della notifica del provvedimento. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione; le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
Articolo 7) La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle Assemblee Sociali, a votare alle Assemblee Sociali (solo i maggiorenni); a far parte dell’elettorato attivo e passivo (solo i maggiorenni); a concorrere alle Cariche Sociali (solo i maggiorenni); a frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie, a partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8) Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti:
- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
- quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l’Associazione, destabilizzano la normale vita associativa o costituiscono ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio ed il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi,
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e dalla prestazione di servizi convenzionati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- altre entrate, compatibili con le finalità sociali;
- da eventuali fondi di riserva.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
Articolo 11) Le somme versate per la tessera e per le quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
TITOLO IV - RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).
Articolo 13) L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
TITOLO V - ASSEMBLEA
Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Non è considerata statutaria il cambiamento della sede legale.
Articolo 15) L’Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 16) L’assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro soci.
Ciascun socio effettivo può farsi rappresentare da un altro socio effettivo mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare un solo altro socio.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
I tal caso le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei due terzi (2/3) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.
Articolo 17) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).
Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto ed è vietato il voto ai Soci minori di anni 18 (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).
Articolo 19) L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. Sono eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovranno essere retribuiti solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;
Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Articolo 23) Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24) In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25) Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o alle Federazioni e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I.. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/C.O.N.I., dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Articolo 26) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.
Articolo 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.